STATUTO

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TITOLO I

GENERALITA' - SEDE - DURATA - SCOPI - ADESIONE -OBBLIGHI

 

ARTICOLO 1

Tra i membri che aderiscono liberamente al presente Statuto è costituita, ai sensi dell'Art. 39 della Costituzione della Repubblica Italiana, l'ANP, Associazione Nazionale Piloti. La sua sede e stabilita in Roma. Possono essere istituite sedi locali ed articolazioni territoriali, aziendali e di categoria per gli scopi di cui al seguente articolo due. La sua durata e illimitata.

ARTICOLO 2

SCOPI - PRINCIPI

  1. L'Associazione e apartitica ed è fondata sul principio della assoluta indipendenza e autonomia del sindacalismo nei confronti dello Stato, dei Partiti e dei gruppi

  2. L'Associazione ritiene di primaria importanza sviluppare la cultura della sicurezza del volo nella categoria dei piloti dell'aviazione

  3. L'Associazione può aderire a organizzazioni di tipo federativo nazionali ed internazionali e sottoscrivere specifici protocolli d'intesa e/o patti federativi o di affiliazione con organizzazioni che abbiano caratteristiche e finalità coerenti con ii presente Statuto. La loro sottoscrizione implica una formale reciproca adesione alle rispettive organizzazioni, pur mantenendo le stesse inalterata la rispettiva autonomia e le proprie prerogative. Tale adesione comporta la sommatoria degli iscritti ai fini della rappresentatività. Un elenco specifico conterrà tutti i protocolli o patti federativi nel tempo stipulati.

  4. I' Associazione può discutere, negoziare e sottoscrivere accordi e protocolli per la categoria professionale rappresentata in materia di politico economica e sociale, nonché stipulare contratti collettivi nazionali o aziendali e contratti integrativi di lavoro congiuntamente con i sindacati

  5. L'Associazione può costituire una propria rete organizzativa a livello nazionale e territoriale a supporto della propria azione. In tal senso I' Associazione promuove attivamente la formazione di articolazioni territoriali e di articolazioni di categoria nell'ambito delle aziende operanti nel settore della navigazione aerea, riconoscendo alla stessa autonomia nella gestione dell'attività associativa aziendale, fermo ii coordinamento organizzativo con I' Associazione stessa, nel rispetto degli scopi di cui al presente Statuto.

  6. L'Associazione può promuovere la costituzione e l'organizzazione di strutture associative (società, fondazioni, associazioni ricreative, gruppi di volontariato) le cui finalità consisteranno nella difesa dei diritti individuali e collettivi, nonché nello sviluppo di attività culturali, divulgative e di sostegno sociale e nelle attività di assistenza patrocinante e fiscale.

L'ANP ha lo scopo:

  1. di divulgare ii massimo livello di sicurezza delle operazioni di volo e di tutelare e rafforzare le prerogative professionali dei piloti; di tutelare gli interessi ed i diritti morali, materiali e sociali, collettivi ed individuali degli aderenti, migliorando le condizioni professionali, previdenziali, assicurative e promuovendo un sempre più, alto livello professionale, etico e morale degli aderenti;
  2. di assicurare la rappresentanza della categoria professionali dell'aviazione civile presso le imprese che operano nel settore aeronautico, l'amministrazione dello Stato, gli organismi nazionali, internazionali, davanti all'opinione pubblica e comunque in ogni occasione ed in ogni istanza ritenuta opportuna;
  3. di discutere, negoziare e firmare Contratti Collettivi di Lavoro, nazionali o aziendali, per la categoria professionale rappresentata e curarne l'applicazione;
  4. di stabilire e mantenere fattivi rapporti con le altre Organizzazioni Professionali e sindacali che si interessano della sicurezza del volo, nazionali' ed internazionali, rappresentative del personale che opera nell'aviazione civile;
  5. di sviluppare la cultura e la ricerca tecnico-scientifica in materia aeronautica per contribuire al costante miglioramento della sicurezza della navigazione aerea. Per ii conseguimento degli scopi associativi e per una più efficace tutela dei diritti degli associati, anche in un'ottica solidaristica, l'associazione potrà sostenere tutte le iniziative ritenute opportune, ivi inclusa la partecipazione o la costituzione di specifiche strutture (istituti, enti, associazioni o società per la produzione e l'erogazione di servizi e attività scientifiche, culturali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali e di formazione

I' Associazione per ii conseguimento dei propri scopi potra avvalersi di professionalità specializzate in varie discipline, stipulando apposite convenzioni anche al fine di favorire la formazione delle articolazioni territoriali/aziendali e delle strutture associative sopra menzionate.

L'ANP si ispira ai seguenti principi:

  1. le cariche sono elettive;
  2. le elezioni avvengono secondo le norme del presente Statuto;
  3. le decisioni sono valide se adottate dagli organismi competenti in riunioni validamente convocate e costituite;
  4. la libertà di espressione e il rispetto di tutte le opinioni degli Associati.

ARTICOLO 3

ADESIONE

Possono richiedere di aderire all'ANP tutti gli appartenenti alla categoria professionale dei piloti che operano e che hanno operato anche in pensione nell'ambito dell'Aviazione Civile Nazionale che abbiano conseguito una licenza, un brevetto o una certificazione rilasciati da una Autorità Aeronautica. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata all'Esecutivo ed implica l'accettazione di tutte le norme contenute nello Statuto.

ARTICOLO 4

QUALIFICA DI ASSOCIATO E DI SOCIO FONDATORE

La qualifica di Associato si assume al momento dell'accettazione della domanda da parte dell'Esecutivo ed è tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non vengano rassegnante le dimissioni con lettera raccomandata o posta certificata.

La qualifica di associato si perde:

  • per dimissioni;
  • per espulsione deliberata ai sensi del presente Statuto;
  • per mancato pagamento delle quote

I Soci Fondatori sono i soggetti che hanno costituito l'associazione; non necessitano di ulteriori requisiti. Fanno parte di diritto dell'esecutivo, e possono ricoprire, secondo le norme contenute nel presente statuto, le cariche associative.

ARTICOLO 5

NORME DI COMPORTAMENTO

L'adesione all'associazione comporta l'obbligo del rispetto delle norme del presente Statuto nonché di tutte le delibere adottate dagli organi associativi e del pagamento delle quote associative. Con l'adesione ogni associato -conferisce esplicito mandato all'ANP per ii perseguimento degli scopi statutari e si impegna ad un comportamento corretto e leale verso l'associazione e verso gli altri associati astenendosi da azioni che possano essere di nocumento alla buona immagine dell'associazione o della propria categoria.

Ogni associato si impegna ad accettare le decisioni del Comitato dei Saggi in caso di controversie tra associati o sull'applicazione del presente Statuto. Ogni funzione dell'ANP dovrà essere svolta nella stretta osservanza dello Statuto e dell'etica associativa.

TITOLO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ARTICOLO 6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

  1. Il Congresso
  2. il Presidente;
  3. il Portavoce
  4. il Segretario Generale;
  5. I Coordinatori Nazionali di categoria
  6. i Vice Coordinatori Nazionali di categoria
  7. l'Esecutivo;
  8. il Comitato dei Saggi;
  9. il Consiglio Nazionale;
  10. l'Assemblea dei Delegati;
  11. i Delegati Aziendali (RSA);
  12. L’Assemblea Permanente dei Soci

ARTICOLO 7

IL CONGRESSO

  1. Il Congresso e costituito dai membri dell'Esecutivo e dai Delegati (RSA) eletti nelle diverse unità
  2. Tutte le cariche associative all'apertura dei lavori congressuali sono dimissionate d'ufficio. Restano in carica per i lavori congressuali sino alle elezioni dei nuovi
  3. L'Esecutivo e ii Comitato dei Saggi riuniti in sessione comune straordinaria stabiliscono di volta in volta ii numero dei delegati in proporzione al numero degli organizzati per singole Aziende.
  4. È ammessa la partecipazione per delega affidata ad uno dei componenti. Ogni componente non potrà detenere più di tre
  5. Il Congresso viene convocato:
    • in via ordinaria ogni 4 anni;
    • in via straordinaria su formale richiesta di almeno i 2/3 degli aderenti all'Associazione.
  1. Il Congresso sia ordinario che straordinario è valido:
    • in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega scritta di almeno ii 50% degli aventi diritto;
    • in seconda convocazione da tanti quanti sono gli intervenuti in proprio o per delega scritta.
  1. Le delibere del Congresso sono prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti, deleghe comprese, tranne nei casi in cui lo Statuto preveda diverse maggioranze qualificate.
  2. Il Congresso elegge l'Esecutivo, formato dal Presidente, dai Segretari Generali (delle categorie che non esprimono ii Presidente), dal Segretario Esecutivo, dai Coordinatori Nazionali e dai Vice Coordinatori
  3. II Congresso e l'organo cui spetta fissare le direttive dell'azione sindacale e le politiche generali da seguire nel corso del mandato quadriennale da parte dell'Esecutivo.
  4. II Congresso e demandato a sciogliere  l'Associazione in ottemperanza a quanta previsto dall'articolo 21 del presente Statuto.
  5. II Congresso  è presieduto dal Presidente del Comitato dei Saggi.

 

ARTICOLO 8

IL PRESIDENTE

Viene eletto, congiuntamente agli altri componenti dell'Esecutivo, dal Congresso. La sua carica dura 4 anni.

Rappresenta l'ANP in tutte le circostanze ove lo ritenga opportune ed  e responsabile  dell'attività  organizzativa

dell'associazione. Può presiedere l'Esecutivo. Presiede tutte le riunioni in cui ritenga necessaria la sua presenza. È ii rappresentante legale dell'associazione e la rappresenta in giudizio. Esercita funzione di programmazione e controllo di tutte la attività. Può delegare ove lo ritenga necessario.

Al presidente spettano la rappresentanza e tutti i poteri di amministrazione ordinaria e amministrazione straordinaria come per legge e di cui al vigente statuto.

ARTICOLO 9

IL PORTAVOCE

Viene eletto dal presidente, ii quale può anche deliberarne la sfiducia. Sviluppa un'attività di relazione con ii presidente stesso, con l'associazione e per l'associazione, comunicando scelte ed orientamenti e svolgendo anche attività di supporto. Ha diretta collaborazione con ii presidente. Tiene i contatti con la stampa e con gli organi di informazione in genere, concordando con ii Presidente le singole iniziative.

ARTICOLO 10

IL SEGRETARIO GENERALE

Viene eletto dal Congresso, congiuntamente agli altri componenti dell'Esecutivo. È componente dell'Esecutivo. Rappresenta l'ANP in tutte le circostanze ove si esplichi l'azione negoziale e organizzativa in tutte le sedi istituzionali ed aziendali. Ha la responsabilità dell'attività relativa alla categoria. Può partecipare a qualsiasi riunione.

ARTICOLO 11

I COORDINATORI NAZIONALI DI CATEGORIA

Vengono eletti dal Congresso congiuntamente agli altri componenti dell'Esecutivo. Possono partecipare a qualsiasi riunione attinente alla Categoria e la presiedono in assenza del Presidente, del Segretario Generale di categoria. Sono componenti dell'Esecutivo. Coordinano l'attività della categoria avvalendosi della collaborazione dei Vice-Coordinatori Nazionali ai quali possono assegnare deleghe.

ARTICOLO 12

I VICE COORDINATORI NAZIONALI DI CATEGORIA

Vengono eletti dal Congresso, congiuntamente agli altri componenti dell'Esecutivo. Possono partecipare a qualsiasi riunione e la presiedono in assenza del Presidente, del Segretario Generale, o del Coordinatore Nazionale. Sono componenti dell'Esecutivo. I Vice-Coordinatori Nazionali ricoprono la funzione di coordinamento con i Delegati Aziendali (RSA) al fine di ottimizzare la gestione delle trattative e di verificare ii buon andamento delle attività. A loro possono essere assegnate specifiche deleghe dal Coordinatore Nazionale.

ARTICOLO 13

L'ESECUTIVO

Compongono l'Esecutivo: ii Presidente, ii Segretario Generale, i Coordinatori Nazionali, i vice-Coordinatori Nazionali, nonché di diritto, i soci fondatori. Le componenti elettive dell'esecutivo restano in carica 4 anni. In caso di necessita di sostituzione di uno dei suoi membri per dimissioni o indisponibilità permanente

l’Esecutivo coopterà un nuovo membro tra gli associati appartenenti alla categoria professionale del membro da sostituire. La cooptazione verrà sottoposta al presidente. Delibera con maggioranza qualificata di almeno i due terzi sulle materie di carattere generale. L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i componenti tramite pasta elettronica almeno tre giorni prima della seduta e deve comprendere l'ordine del giorno. È ammessa la partecipazione per delega rilasciata ad uno dei componenti. per i primi quattro anni, I ‘esecutivo sarà composto dai seguenti soggetti:

  • Marco Veneziani -Socio Fondatore e Presidente;
  • Fabrizio Rovelli - Socio Fondatore;
  • Roberto Seretti - Socio Fondatore;
  • Claudia Morgera - Socio Fondatore;
  • Andrea Fortunato - Socio Fondatore;
  • Roberto Seretti - Socio Fondatore e Segretario

In via indicativa e non esaustiva l'Esecutivo:

  1. Convoca ii Consiglio Nazionale;
  2. decide sull'acquisto, vendita, gestione ed amministrazione dei beni sociali, stabilendo le deleghe di firma degli atti amministrativi, bancari e notarili;
  3. può istituire in ambito territoriale sedi locali nominandone gli organismi responsabili;
  4. approva ii bilancio dell'associazione presentato dal Segretario Esecutivo e lo sottopone a ratifica del Consiglio
  5. delibera le variazioni statutarie da sottoporre a ratifica del Consiglio Nazionale.
  6. delibera con ii voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei propri componenti l'adesione ad ANP di altre Categorie professionali che operano nell'Aviazione Civile nazionale;
  7. può nominare (cooptare) Delegati aziendali (RSA) in accordo all'Art.6 del presente Statuto.
  8. delibera in merito al costo della quota
  9. delibera in ordine alla decadenza o all'esclusione di un Associato
  10. ha ii potere di deliberare su qualsiasi decisione al fine di consentire ii corretto espletamento delle finalità associative, fatte salve le specifiche competenze deputate ad altri organi statutari, tale organo potrà ritenersi competente e deliberare anche sulle questioni richiamate all'articolo due del presente statuto e nei nuovi punti c), d), e), f) e h), senza necessita di apportare ulteriori modifiche in tal senso al testo dello statuto.

ARTICOLO 14

COMITATO DEI SAGGI

È l'organo di garanzia statutaria e giurisdizionale dell'Associazione. Il Comitato dei Saggi ha ii compito di dirimere le controversie tra Associati o fra Associati ed Associazione che si connettano all'applicazione dello Statuto o delle delibere degli organi associativi. Le sanzioni disciplinari che possono essere comminate sono la censura e l'espulsione. È l'organo di garanzia del corretto svolgimento del Congresso e redige apposita relazione al termine dei lavori congressuali. È composto da 6 (sei) membri eletti a suffragio universale tra gli associati. Devono essere stati iscritti all'Associazione continuativamente negli ultimi 5 anni e durano in carica 5 anni.

Elegge al suo interno un Presidente del Comitato che ne coordina l’attivita.   II  Comitato  è validamente  costituito quando sono presenti almeno tre dei suoi membri, ma in tal caso le decisioni devono essere prese all'unanimita.

Per i primi 5 anni, ii comitato dei saggi sara composto da soggetti nominati dai soci fondatori, con voto favorevole dei 2/3 degli stessi.

ARTICOLO 15

IL CONSIGLIO NAZIONALE

È composto dai membri dell'Esecutivo e dai Delegati Aziendali (RSA) della Categoria rappresentata dall'ANP. È presieduto dal Presidente. Viene convocato almeno una volta all'anno dall'Esecutivo o se richiesto da almeno i 2/3 dei suoi componenti.

Ratifica le modifiche al presente Statuto deliberate dell'Esecutivo. Ratifica ii bilancio annuale dell'associazione approvato dall'Esecutivo entro ii mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce ii bilancio. Aggiorna ed attualizza le direttive generali sindacali stabilite dal Congresso all'inizio del mandato quadriennale dell'Esecutivo.

ARTICOLO 16

DELEGATI AZIENDALI (R.S.A.)

In conformità all'art. 19 della Legge 20.5.70 n. 300 le RSA possono essere costituite in ogni singola azienda. Nelle aziende con più di 50 associati viene eletto un numero di Delegati aziendali (RSA) in misura di 1 (uno) ogni 50 (cinquanta) associati appartenenti ad ogni azienda. L'Esecutivo in caso di numero insufficiente di candidati, allo scopo  di garantire adeguata rappresentanza ai lavoratori ai sensi della legge 300/70, può nominare (cooptare) Delegati aziendali (RSA) nelle more della definizione del processo elettorale. I Delegati aziendali hanno l'obbligo di rimettere formalmente ii loro mandato 100 giorni prima delle elezioni dei delegati al Congresso. Restano comunque in carica per ii normale svolgimento della loro funzione sindacale sino alle nuove nomine come previsto dalle norme del presente Statuto. I Delegati (RSA) delle singole aziende eleggeranno al loro interno i rispettivi responsabili di struttura. Essi sono, da una parte, i rappresentanti degli iscritti e, dall'altra, i rappresentanti

dell'Associazione presso gli enti aziendali di loro competenza. Il loro compito primario e ii proselitismo e l’informazione agli aderenti:

  • verso I' ANP, esprimendo ii punto di vista degli aderenti e specificando i problemi che I preoccupano;
  • verso gli aderenti, assicurando la loro disponibilità.

I Delegati aziendali (RSA) hanno ii compito di:

  1. curare i rapporti       con      gli iscritti      ed     i    rappresentanti dell'Azienda;
  2. accertare l'applicazione dei Contratti di Lavoro da parte dell'Azienda;
  3. formulare richieste per accordi aziendali;
  4. curare l'informativa con gli associati e con la categoria in generale, all'interno delle rispettive aziende;
  5. partecipare attivamente all'esterno dell'associazione per la produzione e divulgazione dell'informativa.

I Delegati aziendali (RSA) nominano al loro interno i membri delle varie commissioni di competenza di questo organismo, inclusi i Delegati Tecnici che cureranno i rapporti con ii Dipartimento Tecnico dell'associazione. Tali incaricati provvederanno a relazionare in merito ai lavori delle varie commissioni, oltre che ii responsabile della struttura, l'Esecutivo per le rispettive competenze. I Delegati aziendali (RSA) hanno ii compito primario dell'azione di proselitismo. I Delegati aziendali (RSA) si riuniscono di norma una volta al mese su convocazione del loro Responsabile. Gli associati pensionati, non dipendenti da aziende in attività, potranno esprimere tramite analogo processo elettorale fino· ad un massimo di 2 delegati per Categoria Professionale rappresentata da ANP che avranno le medesime attribuzioni dei Delegati aziendali (RSA) specificatamente per le materie di propria pertinenza.

ARTICOLO 17

L'ASSEMBLEA PERMANENTE DEI PILOTI CON PIATTAFORMA DI CONSULTAZIONE ONLINE

È composto dagli iscritti all'associazione. Le deliberazioni dell'Associazione sono sottoposte in ogni caso alla votazione "on line" attraverso la piattaforma informatica di confronto disponibile "on line" all'indirizzo web www.antipiloti.com. Le votazioni sono ritenute valide con la partecipazione del 50% (cinquanta per cento) più uno degli aventi diritto al voto. L'approvazione avviene a maggioranza assoluta.

ARTICOLO 18

L' ASSEMBLEA DEI DELEGATI

È composta dai Delegati aziendali della categoria professionale rappresentate dall'ANP, dal Coordinatore Nazionale e dai Vice-Coordinatori Nazionali. E’ ammessa la partecipazione per delega. È un organismo consultive presieduto dal Coordinatore Nazionale di categoria. Si riunisce di norma una volta ogni quattro mesi su convocazione del Coordinatore Nazionale di categoria o su richiesta scritta di almeno i 2/3 dei suoi componenti. L'Assemblea dei delegati di categoria discute e coordina le attività tra le diverse aziende rappresentate. Può formulare raccomandazioni do sottoporre all'attenzione dell'Esecutivo. In· caso di sostituzione di un membro dell'Esecutivo appartenente alla stessa categoria professionale l'Assemblea dei Delegati ratifica la cooptazione effettuata dall'Esecutivo.

TITOLO Ill

AMMINISTRAZIONE E DIPARTIMENTI

ARTICOLO 19

FINANZE, AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

Il Segretario Esecutivo è tenuto alla redazione del bilancio annuale dell'associazione, la cui approvazione e demandata all'Esecutivo con successive ratifiche da parte del Consiglio Nazionale entro e non oltre ii 30 giugno dell'anno seguente. II patrimonio dell'Associazione è costituito:

  1. dall'ammontare delle quote versate dagli iscritti;
  2. da eventuali interessi attivi;
  3. da eventuali beni immobili;
  4. da eventuali beni mobili, compresi quelli contenuti nella sede sociale;
  5. da eventuali giacenze

L'Associazione non distribuirà utili, né avanzi di gestione, né fondi di riserva o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione di utili e fondi siano imposte per legge.

ARTICOLO 2

DIPARTIMENTI

Sono costituiti dall'Esecutivo, il Dipartimento Tecnico, il Dipartimento Previdenza, II Dipartimento Pari Opportunità, il Dipartimento Salute, il Dipartimento Comunicazione, il Dipartimento Relazioni internazionali. ·

TITOLO IV

MODIFICHE STATUTARIE-SCIOGLIMENTO ARTICOLO 21

MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche al presente Statuto, norme di attuazione e regolamenti, sono demandate all'Esecutivo e ratificate dal Consiglio Nazionale.

Per tali modifiche è richiesto:

  1. la presenza di almeno i due terzi dei componenti;
  2. un voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci

ARTICOLO 22

SCIOGLIMENTO

La durata dell'Associazione è illimitata.  L’Associazione può essere sciolta dal Congresso con ii voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati in seguito a referendum certificato. Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'Associazione, ii patrimonio verrà devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, previo ii parere dell'organo di controllo di cui all'art.3, comma 190 L.23.12.96 n. 662 se ancora vigente. Viene fatta salvo ogni diversa destinazione del patrimonio che dovesse essere imposta dalla legge.

TITOLO V

REGOLAMENTO ELETTORALE ELEZIONE DELEGATI AZIENDALI (R.S.A.)

Sano eletti in misura di uno ogni azienda rappresentata. Per le aziende con più di cinquanta associati sono eletti nella misura di uno ogni cinquanta associati. L'elezione avviene per suffragio diretto nelle singole aziende. Sano eletti nel numero stabilito preventivamente· dall'Esecutivo e dal Comitato dei Saggi in riunione congiunta in occasione della preparazione del Congresso. Le votazioni avverranno per scrutinio segreto e potranno essere svolte anche con sistema elettronico previa delibera dell'Esecutivo. Ogni associato potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà del numero di delegati da eleggere tra i candidati delle singole aziende, con un massimo di tre.

I candidati per le elezioni dei Delegati aziendali (RSA) dovranno rispettare quanta previsto nei seguenti punti:'

  1. presentare la propria candidatura entro i termini stabiliti dall'Associazione;
  2. avere i requisiti morali, etici e professionali confacenti agli scopi dell'Associazione;
  3. avere una minima di due anni di iscrizione ininterrotta all'ANP. L'Esecutivo potrà prendere in considerazione candidature di associati che, pur non essendo in possesso del requisito al punto c, abbiano i requisiti previsti ai punti a e Per ogni votazione risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto ii maggior numero di voti ricevuti dagli iscritti all'ANP nelle rispettive Aziende. A parita di suffragi risultera eletto il candidato che abbia maggiore anzianità associativa, a parità di anzianità associativa sara considerata la maggiore età anagrafica.

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